(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 9)
                               Art. 9. 
                 (Art. 4 L. 22 aprile 1953, n. 391). 

 
  I  limiti  di  reddito  previsti  negli  articoli  6  e  7  per  la
corresponsione degli assegni familiari nei confronti  del  coniuge  e
dei  genitori  sono  elevati,   nel   caso   di   redditi   derivanti
esclusivamente da trattamento di pensione, a L. 10.000 mensili per il
coniuge o per un solo genitore e  a  L.  15.000  mensili  per  i  due
genitori.