Art. 9. (Art. 4 L. 22 aprile 1953, n. 391). I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a L. 10.000 mensili per il coniuge o per un solo genitore e a L. 15.000 mensili per i due genitori.