Art. 5. Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione: a) ne dirige l'amministrazione secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti; b) stipula i contratti; c) coordina il funzionamento dei servizi amministrativi e tecnici e ne vigila l'andamento; d) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne segue le deliberazioni; e) dispone il piano annuale delle spese di ordinaria amministrazione e quelle per opere di miglioramento fondiario nonche' il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio; f) delibera su qualsiasi spesa, comprese quelle di opere di miglioramento fondiario, non eccedenti le L. 500.000 (cinquecentomila); g) quando motivi di urgenza lo richiedano puo' prendere le deliberazioni di competenza del Consiglio, sottoponendole alla ratifica di questo nella successiva seduta. Le deliberazioni adottate dal presidente vengono trascritte in apposito verbale e firmate dal presidente e dal segretario.