(Statuto della Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia-art. 5)
                               Art. 5. 

 
  Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione: 
    a) ne dirige l'amministrazione secondo la legge, lo statuto ed  i
regolamenti; 
    b) stipula i contratti; 
    c) coordina il funzionamento dei servizi amministrativi e tecnici
e ne vigila l'andamento; 
    d) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne  segue
le deliberazioni; 
    e)  dispone  il  piano   annuale   delle   spese   di   ordinaria
amministrazione e quelle per opere di miglioramento fondiario nonche'
il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio; 
    f) delibera su qualsiasi  spesa,  comprese  quelle  di  opere  di
miglioramento   fondiario,    non    eccedenti    le    L.    500.000
(cinquecentomila); 
    g) quando motivi  di  urgenza  lo  richiedano  puo'  prendere  le
deliberazioni  di  competenza  del  Consiglio,  sottoponendole   alla
ratifica di questo nella successiva seduta. 
  Le deliberazioni adottate  dal  presidente  vengono  trascritte  in
apposito verbale e firmate dal presidente e dal segretario.