Art. 8. Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria della Fondazione provvede un Collegio sindacale composto di tre membri, nominati con decreto del Ministero della pubblica istruzione e designati rispettivamente: uno dal Ministero del tesoro; uno dal Ministero della pubblica istruzione; uno dal Prefetto di Perugia, e scelto fra i funzionari amministrativi o di ragioneria della Prefettura. Il Collegio sindacale esercita le sue funzioni in analogia alle disposizioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.