(Statuto della Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia-art. 8)
                               Art. 8. 

 
  Al controllo della  gestione  amministrativa  e  finanziaria  della
Fondazione provvede un Collegio sindacale  composto  di  tre  membri,
nominati con  decreto  del  Ministero  della  pubblica  istruzione  e
designati rispettivamente: 
    uno dal Ministero del tesoro; 
    uno dal Ministero della pubblica istruzione; 
    uno  dal  Prefetto  di  Perugia,  e  scelto  fra   i   funzionari
amministrativi o di ragioneria della Prefettura. 
  Il Collegio sindacale esercita le sue  funzioni  in  analogia  alle
disposizioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice  civile,
in quanto applicabili. 
  I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.