(Trattato-art. 2)
                               Art. 2 
 
  Per l'assolvimento  dei  suoi  compiti,  la  Comunita'  deve,  alle
condizioni previste dal presente Trattato: 
    a) sviluppare  le  ricerche  e  assicurare  la  diffusione  delle
cognizioni tecniche, 
    b) stabilire  norme  di  sicurezza  uniformi  per  la  protezione
sanitaria della popolazione e dei lavoratori, e vigilare  sulla  loro
applicazione, 
    c) agevolare gli  investimenti,  ed  assicurare,  particolarmente
incoraggiando le iniziative delle  imprese,  la  realizzazione  degli
impianti fondamentali necessari allo sviluppo  dell'energia  nucleare
nella Comunita', 
    d) curare il regolare ed equo  approvvigionamento  di  tutti  gli
utilizzatori della Comunita' in minerali e combustibili nucleari, 
    e)  garantire,  mediante  adeguati  controlli,  che  le   materie
nucleari non vengano distolte dalle finalita' cui sono destinate, 
    f) esercitare il diritto di proprieta'  che  le  e'  riconosciuto
sulle materie fissili speciali, 
    g) assicurare ampi sbocchi e l'accesso ai migliori mezzi tecnici,
mediante la creazione di un mercato  comune  dei  materiali  e  delle
attrezzature speciali, la libera circolazione dei  capitali  per  gli
investimenti nucleari  e  la  liberta'  d'impiego  degli  specialisti
all'interno della Comunita', 
    h)  stabilire  con  gli  altri  paesi  e  con  le  organizzazioni
internazionali tutti i collegamenti idonei a promuovere il  progresso
nell'utilizzazione pacifica della energia nucleare.