(Trattato-art. 3)
                               Art. 3 
 
  1. L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunita'  e'  assicurata
da: 
    un'ASSEMBLEA; 
    un CONSIGLIO; 
    una COMMISSIONE; 
    una CORTE DI GIUSTIZIA. 
  Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle  attribuzioni  che  le
sono conferite dal presente Trattato. 
  2. Il Consiglio e la Commissione  sono  assistiti  da  un  Comitato
economico e Sociale che svolge funzioni consultive.