Art. 3 1. L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunita' e' assicurata da: un'ASSEMBLEA; un CONSIGLIO; una COMMISSIONE; una CORTE DI GIUSTIZIA. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente Trattato. 2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e Sociale che svolge funzioni consultive.