Art. 2. Famiglia anagrafica Agli effetti anagrafici per famiglia s'intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita', adozione, affiliazione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, che normalmente provvedono al soddisfacimento dei loro bisogno mediante la messa in comune di tutto o parte del reddito di lavoro o patrimoniale da esse percepito. Una famiglia puo' essere costituita anche di una sola persona la quale provvede in tutto o in parte con i propri mezzi di sussistenza al soddisfacimento dei bisogni individuali. I domestici e simili, i precettori e simili, se abitualmente conviventi con la famiglia, sono considerati membri aggregati di essa.