(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 2)
                               Art. 2. 
                         Famiglia anagrafica 

 
  Agli effetti  anagrafici  per  famiglia  s'intende  un  insieme  di
persone  legate  da  vincoli  di  matrimonio,  parentela,  affinita',
adozione, affiliazione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti  ed
aventi  dimora  abituale  nello  stesso   Comune,   che   normalmente
provvedono al soddisfacimento dei loro bisogno mediante la  messa  in
comune di tutto o parte del reddito di lavoro o patrimoniale da  esse
percepito. 
  Una famiglia puo' essere costituita anche di una  sola  persona  la
quale provvede in tutto o in parte con i propri mezzi di  sussistenza
al soddisfacimento dei bisogni individuali. 
  I domestici e  simili,  i  precettori  e  simili,  se  abitualmente
conviventi con la famiglia,  sono  considerati  membri  aggregati  di
essa.