(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 3)
                               Art. 3. 
                        Convivenza anagrafica 

 
  Agli effetti anagrafici per  convivenza  s'intende  un  insieme  di
persone non legate da vincoli di matrimonio, parentela,  affinita'  e
simili, normalmente coabitanti per  motivi  religiosi,  di  cura,  di
assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale  nello
stesso Comune. 
  Le persone addette alla  convivenza  per  ragioni  d'impiego  o  di
lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate  membri  della
convivenza, purche' non costituiscano famiglie a se' stanti. 
  Le  persone  ospitate  anche  abitualmente  in  alberghi,  locande,
pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica.