Art. 4. Capo famiglia e capo convivenza Agli effetti anagrafici la famiglia e la convivenza sono rappresentate, rispettivamente, dal capo famiglia e dal capo convivenza. Si considera' capo famiglia chi esercita la patria potesta', la tutela o chi ha l'amministrazione e la cura degli interessi della famiglia. Si considera capo convivenza colui che normalmente amministra la convivenza. Il capo famiglia e il capo convivenza sono responsabili degli adempimenti di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed al presente regolamento.