(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 4)
                               Art. 4. 
                   Capo famiglia e capo convivenza 

 
  Agli  effetti  anagrafici  la  famiglia  e   la   convivenza   sono
rappresentate,  rispettivamente,  dal  capo  famiglia  e   dal   capo
convivenza. 
  Si considera' capo famiglia chi esercita  la  patria  potesta',  la
tutela o chi ha l'amministrazione e la  cura  degli  interessi  della
famiglia. 
  Si considera capo convivenza colui che  normalmente  amministra  la
convivenza. 
  Il capo famiglia e  il  capo  convivenza  sono  responsabili  degli
adempimenti di cui alla legge  24  dicembre  1954,  n.  1228,  ed  al
presente regolamento.