(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 11)
Art. 11.
Le confezioni per le bibite, di cui agli articoli 6 e 7 del
presente regolamento, non debbono avere forma o colore ne' portare
figure o indicazioni che facciano comunque riferimento a frutta,
piante o loro parti.