(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 11)
                              Art. 11. 

 
  Le confezioni per le bibite,  di  cui  agli  articoli  6  e  7  del
presente regolamento, non debbono avere forma o  colore  ne'  portare
figure o indicazioni che  facciano  comunque  riferimento  a  frutta,
piante o loro parti.