(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 12)
                              Art. 12. 

 
  E'  vietato  ai  fabbricanti  dei  prodotti  di  cui  al   presente
regolamento di impiegare recipienti ed imballaggi recanti i nomi od i
marchi di altre fabbriche.