Art. 2. Sono considerate bibite analcooliche le bibite gassate e non gassate confezionate in bottiglie od altri recipienti a chiusura ermetica, preparate con acqua potabile od acqua minerale naturale contenenti una o piu' delle seguenti sostanze: a) succo di frutta; b) infusi, estratti di frutta o di parti di piante commestibili o amaricanti o aromatizzanti; c) essenze naturali; d) saccarosio; e) acido citrico, acido tartarico. Il saccarosio puo' essere sostituito dal destrosio nella misura massima del 10 per cento. L'eventuale contenuto in alcool etilico non deve essere superiore all'1 per cento.