(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 2)
                               Art. 2. 

 
  Sono considerate  bibite  analcooliche  le  bibite  gassate  e  non
gassate confezionate in bottiglie  od  altri  recipienti  a  chiusura
ermetica, preparate con acqua potabile  od  acqua  minerale  naturale
contenenti una o piu' delle seguenti sostanze: 
    a) succo di frutta; 
    b) infusi, estratti di frutta o di parti di piante commestibili o
amaricanti o aromatizzanti; 
    c) essenze naturali; 
    d) saccarosio; 
    e) acido citrico, acido tartarico. 
  Il saccarosio puo' essere sostituito  dal  destrosio  nella  misura
massima del 10 per cento. 
  L'eventuale contenuto in alcool etilico non deve  essere  superiore
all'1 per cento.