(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 3)
                               Art. 3. 

 
  L'impiego, nella preparazione delle bibite analcooliche,  di  acque
minerali naturali, autorizzate ai sensi dell'art. 199 del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 
1265,  e'  subordinato  alla  preventiva   autorizzazione   dell'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica. 
  Sulle confezioni e'  consentito  riportare  il  nome  della  fonte,
escluso  ogni  riferimento  ad  indicazioni  terapeutiche   ed   alle
caratteristiche medico-fisiche e batteriologiche dell'acqua minerale. 
  L'acqua  minerale  deve  essere  condotta   dalla   sorgente   allo
stabilimento mediante apposita canalizzazione.