Art. 3. L'impiego, nella preparazione delle bibite analcooliche, di acque minerali naturali, autorizzate ai sensi dell'art. 199 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica. Sulle confezioni e' consentito riportare il nome della fonte, escluso ogni riferimento ad indicazioni terapeutiche ed alle caratteristiche medico-fisiche e batteriologiche dell'acqua minerale. L'acqua minerale deve essere condotta dalla sorgente allo stabilimento mediante apposita canalizzazione.