(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 7)
                               Art. 7. 

 
  Le bibite analcooliche vendute con  denominazioni  di  fantasia,  o
comunque diverse da quelle previste nei precedenti articoli 4, 5 e 6,
debbono  rispondere  alle  disposizioni  di  carattere  generale  del
presente regolamento. 
  Il residuo secco delle bibite di cui al presente articolo con  deve
essere inferiore a gr. 8 per 100 cc.