(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 9)
                               Art. 9. 

 
  La  salubrita'  e  la  conservazione  delle   bibite   analcooliche
contenenti succhi di frutta o altre sostanze comunque fermentescibili
debbono essere assicurate mediante trattamento  termico  riconosciuto
idoneo dall'autorita' sanitaria locale. 
  Qualsiasi  altro  trattamento  deve  essere  autorizzato  dall'Alto
Commissariato  per  l'igiene  e  la  sanita'  pubblica,  sentito   il
Consiglio di sanita'.