Art. 9. La salubrita' e la conservazione delle bibite analcooliche contenenti succhi di frutta o altre sostanze comunque fermentescibili debbono essere assicurate mediante trattamento termico riconosciuto idoneo dall'autorita' sanitaria locale. Qualsiasi altro trattamento deve essere autorizzato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, sentito il Consiglio di sanita'.