Art. 1. (Sfera di applicazione delle norme) La circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli sulle strade e' regolata dalle presenti norme e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse. Salvo diversa disposizione le presenti norme non si applicano ai veicoli con guida di rotaie; i conducenti di detti veicoli sono tuttavia tenuti alla osservanza delle disposizioni dei titoli I, II e VIII in quanto applicabili.