(Allegato - art. 1)
                               Art. 1. 
                 (Sfera di applicazione delle norme) 
 
  La circolazione dei pedoni,  degli  animali  e  dei  veicoli  sulle
strade e' regolata dalle presenti norme e dai  provvedimenti  emanati
in applicazione di esse. 
  Salvo diversa disposizione le presenti norme non  si  applicano  ai
veicoli con guida di rotaie;  i  conducenti  di  detti  veicoli  sono
tuttavia tenuti alla osservanza delle disposizioni dei titoli I, II e
VIII in quanto applicabili.