(Allegato - art. 3)
                               Art. 3. 
(Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione fuori dei
                           centri abitati) 
 
  Il Prefetto, per motivi di  sicurezza  pubblica,  per  esigenze  di
carattere militare o per motivi di pubblico interesse,  conformemente
alle direttive del Ministro per i  lavori  pubblici  puo'  sospendere
temporaneamente la circolazione di tutti o  di  alcune  categorie  di
utenti sulle strade, fuori dei centri abitati. 
  Il Prefetto stabilisce, anno per anno,  le  opportune  prescrizioni
per il transito periodico di armenti e di greggi dalla  pianura  alla
montagna e viceversa, determinando, quando occorra, gli  itinerari  e
gli intervalli di tempo e di spazio: 
  L'ente proprietario della strada puo' con ordinanza: 
    a)  stabilire  obblighi,  divieti  e  limitazioni  di   carattere
temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di  essa  o  per
determinate categorie di utenti, in  relazione  alle  esigenze  della
circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; 
    b) riservare corsie a determinate categorie di veicoli; 
    c) vietare o limitare la sosta, ovvero limitare il parcheggio dei
veicoli e degli animali su ciascuna strada o tratto di essa; 
    d) disporre la temporanea sospensione della circolazione  per  la
tutela del patrimonio stradale o per esigenze di carattere tecnico; 
    e) stabilire l'obbligo dell'impiego di  mezzi  antisdrucciolevoli
per i veicoli non muniti di speciali pneumatici per neve. 
  Nei casi previsti dal comma primo e dal comma  terzo,  lettera  a),
possono  essere  accordati,  per   accertate   necessita',   permessi
subordinati a speciali condizioni e cautele. 
  L'ente  proprietario  della  strada  con  precedenza,   quando   la
intensita' o la  sicurezza  del  traffico  lo  richiedano,  puo'  con
ordinanza prescrivere ai conducenti l'obbligo di  fermarsi  prima  di
immettersi sulla strada con precedenza. 
  Quando  si  tratti  di  due   strade   entrambe   con   precedenza,
appartenenti ad enti diversi, puo' essere stabilito, d'intesa fra gli
enti stessi, l'obbligo  di  arrestarsi  al  crocevia  e  di  dare  la
precedenza a chi circola su una delle strade. Qualora  l'accordo  non
venga raggiunto decide il Ministero dei lavori pubblici. 
  Le ordinanze debbono  essere  rese  note  al  pubblico  mediante  i
prescritti segnali stradali. 
  Per le strade statali  le  ordinanze  dell'ente  proprietario  sono
emanate dal Direttore generale dell'A.N.A.S. o  dal  competente  capo
del Compartimento  della  viabilita':  per  le  strade  militari  dal
Comandante  della  Zona  militare  territoriale,  al  quale  spettano
altresi' i poteri indicati nei commi primo e secondo. 
  Contro le ordinanze prevedute  dal  presente  articolo  e'  ammesso
ricorso gerarchico al Ministro per i lavori pubblici o, su quelle del
Comandante militare territoriale, al Ministro per la difesa. 
  Per le autostrade in concessione i  poteri  dell'ente  proprietario
previsti dai commi terzo e quarto sono esercitati dal  concessionario
previo consenso dell'ente concedente. In caso di urgenza  i  relativi
provvedimenti possono essere adottati anche  senza  il  consenso  del
concedente, salvo revoca da parte di esso. 
  Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte ai
sensi del  presente  articolo  e'  punito  con  la  ammenda  da  lire
quattromila a lire diecimila salvo che siano stabilite dalle presenti
norme sanzioni diverse.