Art. 3. (Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione fuori dei centri abitati) Il Prefetto, per motivi di sicurezza pubblica, per esigenze di carattere militare o per motivi di pubblico interesse, conformemente alle direttive del Ministro per i lavori pubblici puo' sospendere temporaneamente la circolazione di tutti o di alcune categorie di utenti sulle strade, fuori dei centri abitati. Il Prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi dalla pianura alla montagna e viceversa, determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio: L'ente proprietario della strada puo' con ordinanza: a) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; b) riservare corsie a determinate categorie di veicoli; c) vietare o limitare la sosta, ovvero limitare il parcheggio dei veicoli e degli animali su ciascuna strada o tratto di essa; d) disporre la temporanea sospensione della circolazione per la tutela del patrimonio stradale o per esigenze di carattere tecnico; e) stabilire l'obbligo dell'impiego di mezzi antisdrucciolevoli per i veicoli non muniti di speciali pneumatici per neve. Nei casi previsti dal comma primo e dal comma terzo, lettera a), possono essere accordati, per accertate necessita', permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. L'ente proprietario della strada con precedenza, quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo richiedano, puo' con ordinanza prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada con precedenza. Quando si tratti di due strade entrambe con precedenza, appartenenti ad enti diversi, puo' essere stabilito, d'intesa fra gli enti stessi, l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su una delle strade. Qualora l'accordo non venga raggiunto decide il Ministero dei lavori pubblici. Le ordinanze debbono essere rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali. Per le strade statali le ordinanze dell'ente proprietario sono emanate dal Direttore generale dell'A.N.A.S. o dal competente capo del Compartimento della viabilita': per le strade militari dal Comandante della Zona militare territoriale, al quale spettano altresi' i poteri indicati nei commi primo e secondo. Contro le ordinanze prevedute dal presente articolo e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro per i lavori pubblici o, su quelle del Comandante militare territoriale, al Ministro per la difesa. Per le autostrade in concessione i poteri dell'ente proprietario previsti dai commi terzo e quarto sono esercitati dal concessionario previo consenso dell'ente concedente. In caso di urgenza i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza il consenso del concedente, salvo revoca da parte di esso. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte ai sensi del presente articolo e' punito con la ammenda da lire quattromila a lire diecimila salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse.