Art. 4. (Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione nei centri abitati) Nei centri abitati i Comuni possono con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 3, commi primo, secondo e terzo; b) riservare appositi spazi alla sosta di determinati veicoli quando cio' sia necessario per motivi di pubblico interesse; c) prescrivere orari per il carico e lo scarico di cose; d) quando l'intensita' o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore otto alle ventidue, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati i provvedimenti indicati nell'art. 3, commi primo e secondo, sono di competenza del Prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma terzo, lettera d), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere permanente oppure sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati, per accertate necessita', permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. I Comuni possono: a) stabilire con ordinanza del sindaco aree sulle quali e' autorizzato il parcheggio dei veicoli; b) assumere con deliberazione del Consiglio comunale l'esercizio diretto del parcheggio con custodia dei veicoli su aree destinate a tale scopo; c) concedere con deliberazione del Consiglio comunale aree destinate al parcheggio con custodia dei veicoli, fissando le relative condizioni. Le concessioni sono accordate di preferenza, a parita' di ogni altra condizione, agli Automobili clubs e per gli autocarri all'Ente Autotrasporto Merci (E.A.M.) Le aree, indicate nel precedente comma debbono essere ubicate possibilmente fuori della carreggiata e comunque in modo che il parcheggio non ostacoli lo scorrimento del traffico. Qualora il Comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia ovvero lo dia in concessione su parte della stessa area o su altra area posta nelle immediate vicinanze deve essere autorizzato un adeguato parcheggio senza custodia. Alle ordinanze prevedute dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 3, settimo e nono comma. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte ai sensi del presente articolo, e' punito con la ammenda da lire quattromila a diecimila, salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse.