(Allegato - art. 4)
                               Art. 4. 
(Obblighi, divieti  e  limitazioni  relativi  alla  circolazione  nei
                           centri abitati) 
 
  Nei centri abitati i Comuni possono con ordinanza del sindaco: 
    a) adottare i provvedimenti indicati nell'art.  3,  commi  primo,
secondo e terzo; 
    b) riservare appositi spazi alla  sosta  di  determinati  veicoli
quando cio' sia necessario per motivi di pubblico interesse; 
    c) prescrivere orari per il carico e lo scarico di cose; 
    d) quando l'intensita' o la sicurezza del traffico lo richiedano,
prescrivere ai conducenti, prima di  immettersi  su  una  determinata
strada, l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a
chi circola su quest'ultima. 
  I divieti di  sosta  si  intendono  imposti  dalle  ore  otto  alle
ventidue, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale. 
  Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati
i provvedimenti indicati nell'art. 3, commi primo e secondo, sono  di
competenza del Prefetto e  quelli  indicati  nello  stesso  articolo,
comma terzo, lettera d), sono di  competenza  dell'ente  proprietario
della strada. 
  Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di  sicurezza
pubblica  o  di  pubblico  interesse  o  per  esigenze  di  carattere
militare, ovvero laddove siano stati stabiliti  obblighi,  divieti  o
limitazioni di  carattere  permanente  oppure  sia  stata  vietata  o
limitata  la  sosta,  possono   essere   accordati,   per   accertate
necessita', permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. 
  I Comuni possono: 
    a) stabilire con  ordinanza  del  sindaco  aree  sulle  quali  e'
autorizzato il parcheggio dei veicoli; 
    b) assumere con deliberazione del Consiglio comunale  l'esercizio
diretto del parcheggio con custodia dei veicoli su aree  destinate  a
tale scopo; 
    c)  concedere  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  aree
destinate  al  parcheggio  con  custodia  dei  veicoli,  fissando  le
relative condizioni. 
  Le concessioni sono accordate di  preferenza,  a  parita'  di  ogni
altra condizione, agli Automobili clubs e per gli autocarri  all'Ente
Autotrasporto Merci (E.A.M.) Le aree, indicate nel  precedente  comma
debbono  essere  ubicate  possibilmente  fuori  della  carreggiata  e
comunque in modo che il parcheggio non ostacoli  lo  scorrimento  del
traffico. 
  Qualora il Comune assuma l'esercizio  diretto  del  parcheggio  con
custodia ovvero lo dia in concessione su parte della stessa area o su
altra area posta nelle immediate vicinanze deve essere autorizzato un
adeguato parcheggio senza custodia. 
  Alle ordinanze prevedute dal  presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni dell'art. 3, settimo e nono comma. 
  Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte ai
sensi del presente  articolo,  e'  punito  con  la  ammenda  da  lire
quattromila a diecimila, salvo che  siano  stabilite  dalle  presenti
norme sanzioni diverse.