Art. 5. (Autoveicoli e motoveicoli esclusi dalle autostrade) Con decreto del Ministro per i lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere esclusi dal transito su talune autostrade, anche in via permanente, determinate categorie di veicoli, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove trattisi di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea il provvedimento e' adottato di concerto col Ministro per i trasporti.