(Allegato - art. 6)
                               Art. 6. 
                          (Tregge e slitte) 
 
  La circolazione delle tregge e' ammessa soltanto per  il  trasporto
di strumenti agricoli. 
  La circolazione delle slitte e' ammessa soltanto quando  le  strade
sono coperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il
danneggiamento del manto stradale. 
  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito  con
l'ammenda da lire cinquemila a ventimila.