(Allegato - art. 8)
                               Art. 8. 
                  (Lavori e depositi sulle strade) 
 
  Chi compie lavori o fa depositi sulle strade deve: 
    a) eseguire i lavori e disporre i materiali con le cautele idonee
a mantenere possibile la circolazione e sicuro il transito; 
    b) delimitare con opportuni ripari ben visibili gli scavi  e  gli
altri lavori intrapresi; 
    c) collocare, in caso di sbarramento o deviazione anche  parziale
del traffico, un numero sufficiente di cavalletti a strisce bianche e
rosse; 
    d) mantenere costantemente efficienti, durante la notte o in caso
di scarsa visibilita', fanali a  luce  rossa  e  dispositivi  a  luce
riflessa rossa, in modo che  i  lavori,  gli  scavi,  i  depositi  di
materiale, i palchi,  i  cavalletti  e  gli  steccati,  che  comunque
occupassero  qualsiasi  parte  della   strada,   siano   visibili   a
sufficiente distanza; 
    e) porre, fuori  dei  centri  abitati,  il  segnale  "lavori"  da
entrambe le parti in prossimita' dei lavori o dei depositi. 
  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito  con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire  diecimila  a  lire
quarantamila.