(Allegato - art. 9)
                               Art. 9. 
                  (Competizioni sportive su strade) 
 
  Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le  gare  di  velocita'
con  animali  o  veicoli   a   trazione   animale,   salvo   speciali
autorizzazioni da rilasciarsi dal Questore.  In  tali  autorizzazioni
sono specificate le condizioni alle quali le gare sono subordinate. 
  Per le gare con autoveicoli, motoveicoli o  ciclomotori  su  strade
ordinarie, sono competenti ad accordare l'autorizzazione  i  Prefetti
delle Province nel cui  territorio  le  gare  medesime  debbono  aver
luogo. 
  Per  le  gare  di  velocita'  l'autorizzazione  e'  subordinata  al
preventivo collaudo del percorso da parte di un tecnico  dell'Azienda
Nazionale   Autonoma   delle   Strade   Statali   assistito   da   un
rappresentante dello Automobile Club d'Italia se si  tratti  di  gara
automobilistica e della Federazione  Motociclistica  italiana  se  si
tratti di gara motociclistica, ed al nulla osta del  Ministro  per  i
lavori pubblici. 
  Quando il percorso interessi linee ferroviarie od automobilistiche,
concesse od autorizzate, al  collaudo  interviene  un  rappresentante
dell'Ispettorato della motorizzazione civile. 
  L'autorizzazione deve essere chiesta dai promotori almeno  quindici
giorni prima della data fissata per la gara. 
  Puo' essere omesso il collaudo del percorso ed il  nulla  osta  del
Ministro  per  i  lavori  pubblici,  quando,  anziche'  di  gare   di
velocita', si tratti di gare di regolarita'  per  le  quali  non  sia
ammessa una velocita' media eccedente i cinquanta chilometri all'ora. 
  Per   le   gare   velocipedistiche   non   occorre   una   speciale
autorizzazione; tuttavia i promotori sono obbligati a  darne  notizia
tre giorni prima al Questore, il quale puo' modificare a suo giudizio
gli itinerari per motivi di incolumita' pubblica. 
  Chiunque  organizza  su  strada  una  competizione  sportiva  senza
l'autorizzazione,  ovvero  non  osserva  le   condizioni   per   essa
stabilite, e' punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda  da
lire diecimila a lire quarantamila. Se si tratta di gara di velocita'
con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori la pena e' dell'arresto da
uno  a  tre  mesi  e  dell'ammenda  da  lire  cinquantamila  a   lire
duecentomila. 
  Chiunque viola il divieto di transito e' punito  con  l'ammenda  da
lire cinquemila a lire ventimila.