Art. 10.
(Trasporti eccezionali e veicoli eccezionali)
Gli enti proprietari delle strade possono autorizzare:
a) il trasporto di cose indivisibili che, per le dimensioni o per
il peso, determinino un'eccedenza rispetto ai limiti stabiliti negli
articoli 32 e 33, salva sempre l'osservanza delle disposizioni
dell'art. 37;
b) in casi eccezionali e per giustificati motivi, il trasporto di
cose che, per il peso, determinino una eccedenza rispetto ai limiti
stabiliti nell'art. 33;
c) la circolazione di veicoli che, per speciali esigenze,
superino le dimensioni o i pesi stabiliti negli articoli 32 e 33.
Per le autostrade in concessione l'autorizzazione e' data dal
concessionario previo consenso dell'ente concedente.
L'autorizzazione e' data volta per volta o per piu' trasporti o per
determinati periodi di tempo, ma sempre su percorsi prestabiliti.
L'autorizzazione puo' essere data quando sia compatibile con la
conservazione del manto stradale e con la stabilita' dei manufatti.
In essa sono prescritte le opportune cautele e condizioni anche nei
riguardi della sicurezza della circolazione, e viene fissato
l'indennizzo eventualmente dovuto per l'eccezionale usura della
strada, entro i limiti stabiliti dal Ministero dei lavori pubblici,
tenuto conto della presumibile usura della strada in relazione alle
cose da trasportare, il tipo di veicolo e al periodo di tempo per il
quale e' richiesta l'autorizzazione.
In ogni caso l'autorizzazione non puo' essere accordata per gli
autoveicoli o rimorchi, qualora venga superato il limite potenziale
di carico indicato nella carta di circolazione, e per i motoveicoli.
Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno
dettate disposizioni per le autorizzazioni ai trasporti eccezionali
con autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di carri ferroviari
ed ai veicoli eccezionali adibiti allo stesso scopo.
Chiunque esegue trasporti eccezionali o circola con un veicolo
eccezionale senza autorizzazione, ovvero non osserva le cautele o le
condizioni stabilite nell'autorizzazione e' punito con l'ammenda da
lire venticinquemila a lire centomila.
Chiunque circola senza avere con se' l'autorizzazione e' punito con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.