(Allegato- art. 1)
                               Art. 1. 
 
  Gli ufficiali giudiziari sono  ausiliari  dell'ordine  giudiziario.
Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati dalle leggi
e dai regolamenti, quando tali  atti  siano  ordinati  dall'autorita'
giudiziaria o siano richiesti dal cancelliere o dalle parti.