Art. 10. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 10) Le attribuzioni ed il funzionamento dei Consigli comunali e delle Giunte municipali sono regolati dalle norme del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, numero 148, e dalle modifiche contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, in quanto applicabili. Per quanto non previsto dal presente Testo Unico, si applicano al Sindaco le disposizioni del citato Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148.