(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 2)
                               Art. 2. 
                (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 2) 

 
  Il Consiglio comunale e' composto: 
    di 80 membri nei Comuni  con  popolazione  superiore  ai  500.000
abitanti; 
    di 60 membri nei Comuni  con  popolazione  superiore  ai  250.000
abitanti; 
    di 50 membri nei Comuni  con  popolazione  superiore  ai  100.000
abitanti; 
    di 40 membri nei  Comuni  con  popolazione  superiore  ai  30.000
abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di
Provincia; 
    di 30 membri nei  Comuni  con  popolazione  superiore  ai  10.000
abitanti; 
    di 20 membri  nei  Comuni  con  popolazione  superiore  ai  3.000
abitanti; 
    di 15 membri negli altri Comuni; 
e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga  quello
fissato. 
  La popolazione e' determinata  in  base  ai  risultati  dell'ultimo
censimento ufficiale.