Art. 2. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 2) Il Consiglio comunale e' composto: di 80 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti; di 60 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti; di 50 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti; di 40 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia; di 30 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti; di 20 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti; di 15 membri negli altri Comuni; e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello fissato. La popolazione e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.