(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 3)
                               Art. 3. 
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 3, e Legge 23 marzo 1956, n.  136,
                               art. 1) 

 
  La Giunta municipale si compone del Sindaco, che la presiede, e di: 
    quattordici assessori effettivi e quattro  supplenti  nei  Comuni
con popolazione superiore ai 500.000 abitanti; 
    dodici  assessori  effettivi  e  tre  supplenti  nei  Comuni  con
popolazione superiore ai 250.000 abitanti; 
    dieci assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai
100.000 abitanti; 
    sei assessori effettivi nei Comuni con popolazione  superiore  ai
30.000 abitanti  o  che,  pur  avendo  popolazione  inferiore,  siano
capoluoghi di Provincia; 
    quattro assessori effettivi nei Comuni con popolazione  superiore
ai 3.000 abitanti; 
    e due assessori effettivi negli altri. 
  Nei Comuni delle ultime quattro categorie il numero degli assessori
supplenti e' di due.