Art. 3. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 3, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 1) La Giunta municipale si compone del Sindaco, che la presiede, e di: quattordici assessori effettivi e quattro supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti; dodici assessori effettivi e tre supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti; dieci assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti; sei assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia; quattro assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti; e due assessori effettivi negli altri. Nei Comuni delle ultime quattro categorie il numero degli assessori supplenti e' di due.