Art. 4. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art 4) La Giunta municipale e' eletta dal Consiglio comunale nel suo seno a maggioranza assoluta di voti. Se dopo dar votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta di voti, il Consiglio procede al ballottaggio, fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione. L'elezione della Giunta municipale e' fatta dal Consiglio comunale nella prima adunanza, dopo l'elezione del sindaco.