(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 4)
                               Art. 4. 
                (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art 4) 

 
  La Giunta municipale e' eletta dal Consiglio comunale nel suo  seno
a maggioranza assoluta di voti. Se  dopo  dar  votazioni  consecutive
nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta  di  voti,
il Consiglio procede al  ballottaggio,  fra  i  candidati  che  hanno
riportato maggior numero di voti nella seconda votazione. 
  L'elezione della Giunta municipale e' fatta dal Consiglio  comunale
nella prima adunanza, dopo l'elezione del sindaco.