Art. 5. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art 5, e Legge 22 marzo 1952, n. 173) Il Sindaco e' eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta della prima sessione dopo la vacanza medesima, quando non sia stata indetta una convocazione straordinaria. L'elezione del Sindaco non e' valida se non e' fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed e' proclamato Sindaco quello ce ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti. Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione e' rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purche' sia presente la meta' piu' uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed e' proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti. La seduta, nella quale si procede alla elezione del Sindaco, e' presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta municipale e' in funzione, altrimenti dal consigliere anziano. Un esemplare del processo verbale della nomina del Sindaco e', a cura della Giunta municipale, trasmesso al Prefetto entro otto giorni dalla sua data. Il Prefetto, con decreto motivato, annulla la nomina del Sindaco quando l'eletto si trovi in uno dei casi di ineleggibilita' previsti dalla legge. Contro il decreto del Prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Consiglio comunale o l'eletto possono ricorrere al Governo il quale provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previo il parere del Consiglio di Stato.