(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 5)
                               Art. 5. 
 (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art 5, e Legge 22 marzo 1952, n. 173) 

 
  Il Sindaco e'  eletto  dal  Consiglio  comunale  nel  suo  seno,  a
scrutinio segreto, nella  prima  seduta  e,  in  caso  di  successiva
vacanza dell'ufficio, nella prima seduta della prima sessione dopo la
vacanza medesima, quando  non  sia  stata  indetta  una  convocazione
straordinaria. 
  L'elezione  del  Sindaco  non  e'  valida  se  non  e'  fatta   con
l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza
assoluta di voti. 
  Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto  la  maggioranza
assoluta, si procede ad una  votazione  di  ballottaggio  fra  i  due
candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero
di voti,  ed  e'  proclamato  Sindaco  quello  ce  ha  conseguito  la
maggioranza assoluta dei voti. 
  Qualora la prima convocazione  sia  andata  deserta  oppure  nessun
candidato  abbia  ottenuto   la   maggioranza   assoluta   anzidetta,
l'elezione e' rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine
di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purche' sia
presente la meta' piu' uno dei consiglieri in carica. 
  Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei  voti,  si  procede
nella  stessa  seduta  ad  una  votazione  di  ballottaggio,  ed   e'
proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti. 
  La seduta, nella quale si procede alla  elezione  del  Sindaco,  e'
presieduta dall'assessore anziano, se  la  Giunta  municipale  e'  in
funzione, altrimenti dal consigliere anziano. 
  Un esemplare del processo verbale della nomina del  Sindaco  e',  a
cura della Giunta municipale, trasmesso al Prefetto entro otto giorni
dalla sua data. 
  Il Prefetto, con decreto motivato, annulla la  nomina  del  Sindaco
quando l'eletto si trovi in uno dei casi di ineleggibilita'  previsti
dalla legge. 
  Contro  il  decreto  del  Prefetto,  entro  quindici  giorni  dalla
comunicazione, il Consiglio comunale o l'eletto possono ricorrere  al
Governo  il  quale  provvede  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica, previo il parere del Consiglio di Stato.