(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 7)
                               Art. 7. 
                (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 7) 

 
  Al Sindaco e agli assessori puo' essere  corrisposta  un'indennita'
mensile di carica, a norma di legge.