(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 8)
                               Art. 8. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 8, e 
                Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 2) 

 
  I Consigli comunali si rinnovano ogni quattro anni. 
  Essi esercitano le loro funzioni fino  al  46°  giorno  antecedente
alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno  aver
luogo a decorrere dalla prima domenica successiva al  compimento  del
periodo di cui al primo comma. 
  Il quadriennio decorre  per  ciascun  Consiglio  dalla  data  della
elezione. 
  Si procede, inoltre, alla rinnovazione integrale: 
    a) quando, in conseguenza di una modificazione  territoriale,  si
sia verificata una variazione di almeno un quarto  della  popolazione
del Comune; 
    b) quando il Consiglio comunale, per dimissioni od  altra  causa,
abbia perduto la meta' dei propri membri. 
  Le elezioni si effettuano  entro  tre  mesi  dal  compimento  delle
operazioni prescritte dall'art. 38 della legge  7  ottobre  1947,  n.
1058, oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b). 
  E' abrogato l'art. 280 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148. 
  Il Sindaco e la Giunta  municipale  restano  in  carica  fino  alla
nomina dei successori.