(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 9)
                               Art. 9. 
                (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 9) 

 
  La qualita' di consigliere e di assessore  si  perde  verificandosi
uno degli impedimenti, delle  incompatibilita'  o  delle  incapacita'
contemplate dalla legge.