(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 9)
Art. 9.
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 9)
La qualita' di consigliere e di assessore si perde verificandosi
uno degli impedimenti, delle incompatibilita' o delle incapacita'
contemplate dalla legge.