(Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria-art. 1)
         CONCORDATO INTERCONFEDERALE 27 OTTOBRE 1946 PER LA 
         DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORATORI 
                           DELL'INDUSTRIA 
                    (Accordo di tregua salariale) 
 
 
Addi' 27 ottobre 1946 
 
 
                                 tra 
 
 
la CONFEDERAZIONI GENERALE DELl'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal
suo Presidente  dott.  Angelo  Costa,  e  dai  Vice-Presidenti  comm.
Eugenio Rosasco,  ing.  Marco  Segre'  e  dott.  Danilo  De  Micheli,
assistiti dal  Segretario  Generale  avv.  Mario  Morelli,  dal  Vice
Segretario Generale avv. Rosario Toscani e dall'avv. Attilio Parisi; 
 
 
  con l'intervento delle Delegazioni Industriali regionali composte: 
    per la Lombardia: dott. De Micheli, ing. De Vecchi, ing. Failoni,
rag. Impiombato, comm. Pastore, per il Piemonte: ing. Fiorio, ing. De
Rossi, ingegner Giovannini, avv. Bassi; 
    per la Liguria: comm. Grondona, ing. Dufour  ing.  Curasi,  dott.
Ducvi, dott. Lanza, dott. Lotano, avvocato Manzitti, dott. Boni; 
    per il Veneto: dott. Pasquato, dott. Stefani; 
    per l'Emilia: avv. Barbieri, avv. Roffeni, dottor per la Toscana:
dott. De Micheli D., dott. Gaj, dott. Ceccuzzi; 
    per la Campania: ing. Rivelli, ing. Capobianco ing. Garola,  avv.
Postiglione, avv. Zuccarello, avvocato Cuomo; 
    per la. Puglia, Lucania e Calabria: ing. Santoro, dott. Resta; 
    per la Sardegna;: avv. Loriga; 
  nonche' di rappresentanze delle Associazioni nazionali di categoria
interessate; 
 
 
                                  e 
 
 
la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA  DEL  LAVORO,  rappresentata  dai
Segretari generali Di Vittorio,  Lizzadri  e  Rapelli,  assistiti  da
Bitossi, Rubinacei e Venegoni; 
    con l'intervento delle Delegazioni regionali composte; 
    per la Lombardia: Morelli, Mirri, Invernizzi, Cinelli; 
    per il Piemonte: Carmagnola, Flecchia, Carpineto, Molino, Grassi,
Golzio; 
    per la Liguria: Pizzorno; 
    per la Toscana: Montelatici, Coppugi; 
    per il Veneto: Chiozzotto; 
    per l'Emilia: Bonazzi, Malaguti, Mori, Pagani; 
    per il Lazio: Massini, Giambarba, Cuzzaniti; 
    per la Campania: Maglietta, Colasanti; 
    per la Puglia, Lucania e Calabria: Guzzardo, il Misefari, De Meo,
De Leonardis, Di Falco; 
    per la Sardegna: Ibba; 
    per la Sicilia: Fiore, Leprotti, Lo Presti, Di Cara; 
  con l'intervento delle seguenti Federazioni nazionali: 
    F.I.O.M.: rappresentata da Parodi, Chiari, Pinna e Gobbi; 
    F.I.O.T.: rappresentata  da  Marchioro,  De  Simone,  F.I.L.E.A.:
rappresentata da Benci; 
    F.I.L.C.: rappresentata da Viglianesi e Guidi; 
    F.I.L.P.C.: rappresentata da Valdarchi, Petrarca, Canali; 
    F.I.L.A.: rappresentata da Tabili; 
    F.I.L.T.A.:   rappresentata   da   Venegoni   Guido   F.I.L.I.L.:
rappresentata da Raguzzini e Fanelli; 
    F.I.M.E.C.: rappresentata da Mari, Pecorari e Sassi. 
 
 
Premessa: 
 
 
  premesso che la finalita' delle trattative oggi concluse e'  quella
di normalizzare la situazione salariale, in armonia con le necessita'
dei lavoratori e con le possibilita'  della  produzione,  nel  quadro
della politica economica e finanziaria del Governo ed in relazione ad
un miglioramento delle condizioni di vita  delle  classi  lavoratrici
collegato ad una maggiore ripresa delle industrie: 
  premesso che fattore  essenziale  di  tale  normalizzazione  e'  il
raggiungimento di una tregua salariale, stimata nel tempo  di  almeno
sei mesi, durante i quali la politica e le  provvidenze  del  Governo
possano raggiungere gli auspicati fini che si propongono; 
  le parti, dandosi reciprocamente atto del senso di  responsabilita'
e di  comprensione  dimostrato  nel  corso  delle  trattative,  hanno
convenuto quanto appresso: 
 
                               Art. 1. 
                           MINIMI DI PAGA 
 
  I minimi di paga base degli operai addetti alle aziende industriali
sono aumentati fino ai raggiungere i livelli risultanti dalle tabelle
di cui ai concordati 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946, maggiorati del
35 per cento (trentacinque per cento) a decorrere dal primo periododi
paga che ha inizio nel mese di  ottobre.  I  nuovi  minimi  risultano
dalla tabella che segue: 
    
           NUOVA TABELLA DEI MINIMI DI PAGA
=====================================================================
                           |1ª ZONA  |  2ª ZONA | 3ª ZONA  | 4ª ZONA
                           |---------|----------|----------|---------
GRUPPO A:                  |         |          |          |
  Operai specializzati.....|  28,35  |   26,70  |   25,25  |  24,40
  Operai qualificati.......|  25,65  |   24,10  |   22,85  |  22,10
  Manovali specializzati...|  24,20  |   22,75  |   21,55  |  20,80
  Manovali comuni..........|  22,30  |   20,65  |   10,85  |  10,20
GRUPPO B:                  |         |          |          |
  Operai specializzati.....|  27 -   |   25,40  |   24,05  |  26,25
  Operai qualificati.......|  24,45  |   22,95  |   21,75  |  21 -
  Manovali specializzati...|  23,05  |   21,70  |   20,55  |  19,80
  Manovali comuni..........|  21,20  |   19,85  |   18,00  |  18,90
GRUPPO C:                  |         |          |          |
  Operai specializzati.....|  25,65  |   24,10  |   22,85  |  22,10
  Operai qualificati.......|  23,25  |   21,85  |   20,65  |  20 -
  Manovali specializzati...|  21,90  |   20,60  |   19,45  |  11,20
  Manovali comuni..........|  20,15  |   18,90  |   18,90  |  18,90



    
  Le singole categorie  merceologiche  potranno  inoltre  concordare,
esclusivamente in sede di stipulazione  dei  contratti  nazionali  di
categoria, normativi e salariali o solo salariali,  o  degli  accordi
salariali  locali  integrativi  di  essi,  uno  ulteriore   eventuale
aumento.  Tale  aumento,  al  fine  di  non  pregiudicare  gli  scopi
perequativi  che  hanno  presieduto  al  presente  accordo,   ed   il
necessario equilibrio generale  salariale,  non  potra'  superare  la
percentuale massima del 15 per cento riferita  ai  nuovo  livello  di
minimi risultanti dall'aumento di cui al  comma  precedente  e  sara'
graduato in relazione alla situazione delle  categorie  merceologiche
interessate, con particolare  riguardo  per  le  zone  a  piu'  basso
livello industriale. 
  Per le categorie merceologiche classificate in gruppo Zero e per le
categorie  merceologiche   i   cui   minimi   siano   stati   fissati
contrattualmente in misura  maggiore  di  quelli  del  gruppo  A,  le
maggiorazioni dei 35 e dei 15 per cento, di cui al  primo  e  secondo
comma del presente articolo, si intendono computate  sui  minimi  del
gruppo A. maggiorati dell'11 per  cento  o  della  minore  differenza
percentuale in atto tra i predetti  minimi  del  gruppo  A  e  quelli
esistenti per i singoli settori. 
  Per tali categorie l'aumento ulteriore da concedersi ai  sensi  del
secondo comma sara' fissato nella misura del 15 per cento. 
  Agli effetti dell'applicazione  dei  livelli  di  cui  al  presente
articolo, l'attribuzione ai vari gruppi merceologici e' fatta in base
agli accordi di incasellamento in atto alla data di applicazione  del
presente accordo. 
  Per  gli  incasellamenti  intermedi,  le   Associazioni   nazionali
competenti determineranno i nuovi livelli in base ai  criteri  a  suo
tempo seguiti.