CONCORDATO INTERCONFEDERALE 27 OTTOBRE 1946 PER LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA (Accordo di tregua salariale) Addi' 27 ottobre 1946 tra la CONFEDERAZIONI GENERALE DELl'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal suo Presidente dott. Angelo Costa, e dai Vice-Presidenti comm. Eugenio Rosasco, ing. Marco Segre' e dott. Danilo De Micheli, assistiti dal Segretario Generale avv. Mario Morelli, dal Vice Segretario Generale avv. Rosario Toscani e dall'avv. Attilio Parisi; con l'intervento delle Delegazioni Industriali regionali composte: per la Lombardia: dott. De Micheli, ing. De Vecchi, ing. Failoni, rag. Impiombato, comm. Pastore, per il Piemonte: ing. Fiorio, ing. De Rossi, ingegner Giovannini, avv. Bassi; per la Liguria: comm. Grondona, ing. Dufour ing. Curasi, dott. Ducvi, dott. Lanza, dott. Lotano, avvocato Manzitti, dott. Boni; per il Veneto: dott. Pasquato, dott. Stefani; per l'Emilia: avv. Barbieri, avv. Roffeni, dottor per la Toscana: dott. De Micheli D., dott. Gaj, dott. Ceccuzzi; per la Campania: ing. Rivelli, ing. Capobianco ing. Garola, avv. Postiglione, avv. Zuccarello, avvocato Cuomo; per la. Puglia, Lucania e Calabria: ing. Santoro, dott. Resta; per la Sardegna;: avv. Loriga; nonche' di rappresentanze delle Associazioni nazionali di categoria interessate; e la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dai Segretari generali Di Vittorio, Lizzadri e Rapelli, assistiti da Bitossi, Rubinacei e Venegoni; con l'intervento delle Delegazioni regionali composte; per la Lombardia: Morelli, Mirri, Invernizzi, Cinelli; per il Piemonte: Carmagnola, Flecchia, Carpineto, Molino, Grassi, Golzio; per la Liguria: Pizzorno; per la Toscana: Montelatici, Coppugi; per il Veneto: Chiozzotto; per l'Emilia: Bonazzi, Malaguti, Mori, Pagani; per il Lazio: Massini, Giambarba, Cuzzaniti; per la Campania: Maglietta, Colasanti; per la Puglia, Lucania e Calabria: Guzzardo, il Misefari, De Meo, De Leonardis, Di Falco; per la Sardegna: Ibba; per la Sicilia: Fiore, Leprotti, Lo Presti, Di Cara; con l'intervento delle seguenti Federazioni nazionali: F.I.O.M.: rappresentata da Parodi, Chiari, Pinna e Gobbi; F.I.O.T.: rappresentata da Marchioro, De Simone, F.I.L.E.A.: rappresentata da Benci; F.I.L.C.: rappresentata da Viglianesi e Guidi; F.I.L.P.C.: rappresentata da Valdarchi, Petrarca, Canali; F.I.L.A.: rappresentata da Tabili; F.I.L.T.A.: rappresentata da Venegoni Guido F.I.L.I.L.: rappresentata da Raguzzini e Fanelli; F.I.M.E.C.: rappresentata da Mari, Pecorari e Sassi. Premessa: premesso che la finalita' delle trattative oggi concluse e' quella di normalizzare la situazione salariale, in armonia con le necessita' dei lavoratori e con le possibilita' della produzione, nel quadro della politica economica e finanziaria del Governo ed in relazione ad un miglioramento delle condizioni di vita delle classi lavoratrici collegato ad una maggiore ripresa delle industrie: premesso che fattore essenziale di tale normalizzazione e' il raggiungimento di una tregua salariale, stimata nel tempo di almeno sei mesi, durante i quali la politica e le provvidenze del Governo possano raggiungere gli auspicati fini che si propongono; le parti, dandosi reciprocamente atto del senso di responsabilita' e di comprensione dimostrato nel corso delle trattative, hanno convenuto quanto appresso: Art. 1. MINIMI DI PAGA I minimi di paga base degli operai addetti alle aziende industriali sono aumentati fino ai raggiungere i livelli risultanti dalle tabelle di cui ai concordati 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946, maggiorati del 35 per cento (trentacinque per cento) a decorrere dal primo periododi paga che ha inizio nel mese di ottobre. I nuovi minimi risultano dalla tabella che segue: NUOVA TABELLA DEI MINIMI DI PAGA ===================================================================== |1ª ZONA | 2ª ZONA | 3ª ZONA | 4ª ZONA |---------|----------|----------|--------- GRUPPO A: | | | | Operai specializzati.....| 28,35 | 26,70 | 25,25 | 24,40 Operai qualificati.......| 25,65 | 24,10 | 22,85 | 22,10 Manovali specializzati...| 24,20 | 22,75 | 21,55 | 20,80 Manovali comuni..........| 22,30 | 20,65 | 10,85 | 10,20 GRUPPO B: | | | | Operai specializzati.....| 27 - | 25,40 | 24,05 | 26,25 Operai qualificati.......| 24,45 | 22,95 | 21,75 | 21 - Manovali specializzati...| 23,05 | 21,70 | 20,55 | 19,80 Manovali comuni..........| 21,20 | 19,85 | 18,00 | 18,90 GRUPPO C: | | | | Operai specializzati.....| 25,65 | 24,10 | 22,85 | 22,10 Operai qualificati.......| 23,25 | 21,85 | 20,65 | 20 - Manovali specializzati...| 21,90 | 20,60 | 19,45 | 11,20 Manovali comuni..........| 20,15 | 18,90 | 18,90 | 18,90 Le singole categorie merceologiche potranno inoltre concordare, esclusivamente in sede di stipulazione dei contratti nazionali di categoria, normativi e salariali o solo salariali, o degli accordi salariali locali integrativi di essi, uno ulteriore eventuale aumento. Tale aumento, al fine di non pregiudicare gli scopi perequativi che hanno presieduto al presente accordo, ed il necessario equilibrio generale salariale, non potra' superare la percentuale massima del 15 per cento riferita ai nuovo livello di minimi risultanti dall'aumento di cui al comma precedente e sara' graduato in relazione alla situazione delle categorie merceologiche interessate, con particolare riguardo per le zone a piu' basso livello industriale. Per le categorie merceologiche classificate in gruppo Zero e per le categorie merceologiche i cui minimi siano stati fissati contrattualmente in misura maggiore di quelli del gruppo A, le maggiorazioni dei 35 e dei 15 per cento, di cui al primo e secondo comma del presente articolo, si intendono computate sui minimi del gruppo A. maggiorati dell'11 per cento o della minore differenza percentuale in atto tra i predetti minimi del gruppo A e quelli esistenti per i singoli settori. Per tali categorie l'aumento ulteriore da concedersi ai sensi del secondo comma sara' fissato nella misura del 15 per cento. Agli effetti dell'applicazione dei livelli di cui al presente articolo, l'attribuzione ai vari gruppi merceologici e' fatta in base agli accordi di incasellamento in atto alla data di applicazione del presente accordo. Per gli incasellamenti intermedi, le Associazioni nazionali competenti determineranno i nuovi livelli in base ai criteri a suo tempo seguiti.