REGOLAMENTO per la esecuzione della legge 21 agosto 1862, n.° 794, la quale prescrive il passaggio al Demanio dello Stato dei beni immobili spettanti alla Cassa Ecclesiastica Art. 1. L'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica trasmettera' nel piu' breve tempo possibile al Ministero delle Finanze una nota o quadro riassuntivo di tutti i beni immobili, che effettivamente possiede, o che, per dritti di qualunque natura, le potessero spettare, indicando in modo speciale quelli, che, in virtu' della legge 21 agosto 1862, n.° 794, si crederanno destinati a passare al Demanio dello Stato.