(Regolamento-art. 1)
 
                             REGOLAMENTO 
 
  per la esecuzione della legge 21 agosto 1862,  n.°  794,  la  quale
prescrive il passaggio al  Demanio  dello  Stato  dei  beni  immobili
spettanti alla Cassa Ecclesiastica 
 
                               Art. 1. 
 
  L'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica trasmettera'  nel  piu'
breve tempo possibile al Ministero delle Finanze una  nota  o  quadro
riassuntivo di tutti i beni immobili, che effettivamente possiede,  o
che, per dritti di qualunque natura, le potessero spettare, indicando
in modo speciale quelli, che, in virtu' della legge 21  agosto  1862,
n.° 794, si crederanno destinati a passare al Demanio dello Stato.