Art. 2.
Cauzione provvisoria
Per essere ammessi alle gare d'appalto gli Imprenditori debbono
comprovare la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio in
contanti o in titoli del Debito pubblico o garantiti dallo Stato al
corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria
provinciale o presso le aziende di credito previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635.
Con il capitolato speciale o con l'invito alla gara la somma da
depositarsi e' fissata, secondo le circostanze, tra il decimo e il
trentesimo dell'importo dell'appalto.
Il deposito effettuato presso un istituto di credito e' valido
sempre che questo si obblighi ad effettuare il versamento in
tesoreria del deposito in contanti od in titoli a favore dello Stato
nel caso in cui la cauzione sia incamerata ai sensi del successivo
art. 4. Questo deposito costituisce pegno a favore
dell'Amministrazione, affidato all'Istituto bancario ai sensi
dell'art. 2786, ultima parte, secondo comma, del Codice civile.
Il deposito, fatto dal deliberatario, resta vincolato fino alla
stipulazione del contratto: per i depositi degli altri concorrenti la
stazione appaltante rilascia il nulla osta per lo svincolo appena
ultimata la gara.