Art. 2. Cauzione provvisoria Per essere ammessi alle gare d'appalto gli Imprenditori debbono comprovare la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio in contanti o in titoli del Debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende di credito previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635. Con il capitolato speciale o con l'invito alla gara la somma da depositarsi e' fissata, secondo le circostanze, tra il decimo e il trentesimo dell'importo dell'appalto. Il deposito effettuato presso un istituto di credito e' valido sempre che questo si obblighi ad effettuare il versamento in tesoreria del deposito in contanti od in titoli a favore dello Stato nel caso in cui la cauzione sia incamerata ai sensi del successivo art. 4. Questo deposito costituisce pegno a favore dell'Amministrazione, affidato all'Istituto bancario ai sensi dell'art. 2786, ultima parte, secondo comma, del Codice civile. Il deposito, fatto dal deliberatario, resta vincolato fino alla stipulazione del contratto: per i depositi degli altri concorrenti la stazione appaltante rilascia il nulla osta per lo svincolo appena ultimata la gara.