(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 2)
                               Art. 2. 
                        Cauzione provvisoria 

 
  Per essere ammessi alle gare  d'appalto  gli  Imprenditori  debbono
comprovare la costituzione di un deposito cauzionale  provvisorio  in
contanti o in titoli del Debito pubblico o garantiti dallo  Stato  al
corso del giorno  del  deposito,  presso  una  sezione  di  Tesoreria
provinciale o presso le aziende di credito previste dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635. 
  Con il capitolato speciale o con l'invito alla  gara  la  somma  da
depositarsi e' fissata, secondo le circostanze, tra il  decimo  e  il
trentesimo dell'importo dell'appalto. 
  Il deposito effettuato presso un  istituto  di  credito  e'  valido
sempre  che  questo  si  obblighi  ad  effettuare  il  versamento  in
tesoreria del deposito in contanti od in titoli a favore dello  Stato
nel caso in cui la cauzione sia incamerata ai  sensi  del  successivo
art.   4.   Questo    deposito    costituisce    pegno    a    favore
dell'Amministrazione,  affidato  all'Istituto   bancario   ai   sensi
dell'art. 2786, ultima parte, secondo comma, del Codice civile. 
  Il deposito, fatto dal deliberatario,  resta  vincolato  fino  alla
stipulazione del contratto: per i depositi degli altri concorrenti la
stazione appaltante rilascia il nulla osta  per  lo  svincolo  appena
ultimata la gara.