Art. 3. Cauzione definitiva Al momento della stipulazione del contratto deve prestarsi la cauzione definitiva nel modo stabilito nel capitolato speciale o nell'invito ala gara. La cauzione e' stabilita misura del 5% dell'importo netto dell'appalto, ma il capitolato speciale puo' stabilire una misura maggiore che non puo' superare il 10% del detto importo. La cauzione definitiva deve essere prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito. Qualora la cauzione provvisoria sia stata costituita presso la Tesoreria, essa puo' essere trasferita a far parte della cauzione definitiva, riducendo di ugual ammontare il versamento necessario. La cauzione puo' essere costituita da fidejussione bancaria secondo le vigenti disposizioni.