(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 4)
                               Art. 4. 
             Stipulazione ed approvazione del contratto 

 
  La stipulazione dei contratto di appalto deve avere luogo entro  30
giorni dalla  data  del  deliberamento  nel  caso  di  gara  o  della
comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta nel caso  di
trattativa privata o di appalto - concorso. 
  L'emanazione del decreto di approvazione  deve  avvenire  entro  60
giorni dalla data di stipulazione dei contratto.  La  Amministrazione
da'  immediata  comunicazione  all'appaltatore  della  emissione  del
decreto di approvazione, anche prima della registrazione  alla  Corte
dei conti. 
  In  caso  di  mancata   stipulazione   del   contratto   da   parte
dell'aggiudicatario si applica l'art. 332 della legge 20 marzo  1865,
n. 2248, allegato F). 
  Qualora l'approvazione non  abbia  luogo  nel  termine  di  cui  al
secondo comma, l'aggiudicatario puo'  svincolarsi  da  ogni  impegno,
previa la notificazione  di  cui  all'art.  114  del  regolamento  di
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827. In tal caso l'aggiudicatario ha diritto soltanto
al rimborso delle spese contrattuali. Ove sia intervenuta la consegna
in via d'urgenza dei lavori ai sensi dell'art. 337  della  legge  sui
lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, si applica  anche
il capoverso dello stesso articolo. 
  Nei caso di cottimo fiduciario di cui agli articoli 67  e  seguenti
del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895,  n.  350,
il cottimista puo' svincolarsi dall'impegno, a termini  del  presente
articolo, qualora la sua offerta non sia accettata  entro  30  giorni
dalla presentazione.