Art. 4. Stipulazione ed approvazione del contratto La stipulazione dei contratto di appalto deve avere luogo entro 30 giorni dalla data del deliberamento nel caso di gara o della comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata o di appalto - concorso. L'emanazione del decreto di approvazione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di stipulazione dei contratto. La Amministrazione da' immediata comunicazione all'appaltatore della emissione del decreto di approvazione, anche prima della registrazione alla Corte dei conti. In caso di mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario si applica l'art. 332 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F). Qualora l'approvazione non abbia luogo nel termine di cui al secondo comma, l'aggiudicatario puo' svincolarsi da ogni impegno, previa la notificazione di cui all'art. 114 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In tal caso l'aggiudicatario ha diritto soltanto al rimborso delle spese contrattuali. Ove sia intervenuta la consegna in via d'urgenza dei lavori ai sensi dell'art. 337 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, si applica anche il capoverso dello stesso articolo. Nei caso di cottimo fiduciario di cui agli articoli 67 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, il cottimista puo' svincolarsi dall'impegno, a termini del presente articolo, qualora la sua offerta non sia accettata entro 30 giorni dalla presentazione.