Art. 5. Facolta' dell'Amministrazione di disporre della cauzione La cauzione sia a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivate dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonche' del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in piu' durante l'appalto in confronto del credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salve l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorita' della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonche' per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto al risultati della liquidazione finale. Se la cauzione fu costituita con deposito di titoli, l'Amministrazione puo', senz'altra formalita', venderli a mezzo di un agente di cambio. L'appaltatore puo' essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.