Art. 6.
Domicilio dell'appaltatore
L'appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio per tutti gli
effetti del contratto medesimo, nel luogo nel quale ha sede l'ufficio
che ha la direzione e la sorveglianza dei lavori appaltati.
Il domicilio e' eletto presso un ufficio pubblico o preso una
persona o ditta legalmente riconosciuta.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra
notificazione dipendente dal contratto d'appalto, su istanza
dell'Amministrazione, possono essere fatte alla persona
dell'appaltatore o alla persona che lo rappresenti nella condotta dei
lavori od al domicilio eletto.
Mancando l'ufficio, la persona o la ditta presso cui in eletto il
domicilio, e fino a che l'appaltatore non abbia regolarmente
notificato all'Amministrazione la nuova elezione di domicilio, la
consegna degli atti di cui al comma precedente puo' essere fatta al
sindaco del luogo del domicilio eletto, o a chi ne la le veci.
Le intimazioni degli atti giudiziari si fanno col ministero di
ufficiale giudiziario; le altre notificazioni possono eseguirsi anche
a mezzo degli agenti del Comune o di qualunque altro agente
dell'Amministazione.