Art. 6. Domicilio dell'appaltatore L'appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio per tutti gli effetti del contratto medesimo, nel luogo nel quale ha sede l'ufficio che ha la direzione e la sorveglianza dei lavori appaltati. Il domicilio e' eletto presso un ufficio pubblico o preso una persona o ditta legalmente riconosciuta. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto d'appalto, su istanza dell'Amministrazione, possono essere fatte alla persona dell'appaltatore o alla persona che lo rappresenti nella condotta dei lavori od al domicilio eletto. Mancando l'ufficio, la persona o la ditta presso cui in eletto il domicilio, e fino a che l'appaltatore non abbia regolarmente notificato all'Amministrazione la nuova elezione di domicilio, la consegna degli atti di cui al comma precedente puo' essere fatta al sindaco del luogo del domicilio eletto, o a chi ne la le veci. Le intimazioni degli atti giudiziari si fanno col ministero di ufficiale giudiziario; le altre notificazioni possono eseguirsi anche a mezzo degli agenti del Comune o di qualunque altro agente dell'Amministazione.