Art. 8. Indicazione delle persone che possono riscuotere I contratti di appalto e gli atti di cottimo devono: 1) indicare la Tesoreria provinciale sulla quale saranno emessi i titoli di spesa per i pagamenti all'appaltatore: 2) indicare il recapito postale al quale saranno inviati gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa; 3) precisare la scelta fatta dall'appaltatore delle modalita' con le quali la Tesoreria deve effettuare i pagamenti ai sensi delle disposizioni relative alle varie forme di estinzione dei titoli di spesa; 4) indicare la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore, in conformita' alle norme vigenti, a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in conto o a saldo di atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare per qualsiasi causa avvenga e anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione appaltante. In difetto nessuna responsabilita' puo' attribuirsi all'Amministrazione per pagamenti a persone non piu' autorizzate a riscuotere.