(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 8)
                               Art. 8. 
          Indicazione delle persone che possono riscuotere 

 
  I contratti di appalto e gli atti di cottimo devono: 
    1) indicare la Tesoreria provinciale sulla quale saranno emessi i
titoli di spesa per i pagamenti all'appaltatore: 
    2) indicare il recapito postale  al  quale  saranno  inviati  gli
avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa; 
    3) precisare la scelta fatta dall'appaltatore delle modalita' con
le quali la Tesoreria deve effettuare  i  pagamenti  ai  sensi  delle
disposizioni relative alle varie forme di estinzione  dei  titoli  di
spesa; 
    4) indicare la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore,
in  conformita'  alle  norme  vigenti,  a  riscuotere,   ricevere   e
quietanzare le somme dovute in conto o a saldo di atti da cui risulti
tale designazione sono allegati al contratto. 
  La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone  designate
a riscuotere, ricevere o quietanzare per qualsiasi  causa  avvenga  e
anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di  legge,  deve  essere
tempestivamente notificata all'Amministrazione appaltante. In difetto
nessuna  responsabilita'  puo'  attribuirsi  all'Amministrazione  per
pagamenti a persone non piu' autorizzate a riscuotere.