(Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici-art. 9)
                               Art. 9. 
Spese  del  contratto,   di   registro   ed   accessorie   a   carico
                          dell'appaltatore 

 
  Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto, quelle
di asta, di stampa, compresa quella del capitolato speciale, se sara'
stata eseguita, di bollo e registro, della copia del contratto e  del
documenti e  disegni  che  debbono  essergli  consegnati,  a  termini
dell'art. 7, nonche' le spese per il numero di  copie  del  contratto
richieste per uso dell'Amministrazione appaltante. 
  La liquidazione di queste spese  e'  fatta  in  base  alle  tariffe
vigenti dal capo dell'ufficio presso cui fu stipulato il contratto. 
  A carico  dell'appaltatore  sono  pure  tutte  le  spese  di  bollo
inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro  dal  giorno
della consegna fino a quello del collaudo. 
  Al  termine  dell'appalto,  se  l'ammontare  definitivo  risultera'
maggiore  di  quello  previsto  in  contratto,  l'appaltatore  dovra'
provvedere presso il competente ufficio  del  registro  al  pagamento
delle imposte complementari dovute sulla differenza  tra  l'ammontare
presunto e quello definitivo dell'appalto. Finche' l'appaltatore  non
abbia eseguito detto pagamento, non sara' svincolata la cauzione  ne'
sara' emesso il mandato di saldo. 
  Se invece l'ammontare definitivo dell'appalto risultera'  inferiore
al previsto, l'appaltatore  potra'  chiedere  la  restituzione  delle
imposte  pagate  in  piu'  al   momento   della   registrazione.   La
restituzione e' disposta dalle competenti  autorita'  finanziarie  su
domanda    corredata    da    apposita    dichiarazione    rilasciata
dall'Amministrazione appaltante entro i 20 giorni successivi a quello
dell'accertamento definitivo dell'ammontare, ai termini dell'art.  83
del regio decreto  30  dicembre  1923,  n.  3269,  sulla  imposta  di
registro. L'appaltatore perde qualsiasi diritto alla restituzione  se
non presenta la domanda entro il termine stabilito dall'art 137, cpv. 
del citato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269. 
  Per i contratti di manutenzione, la cui durata sia superiore ad  un
anno, la liquidazione del piu' o del meno pagato per imposte e' fatta
alla fine dell'appalto.