(Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 2)
                             Articolo 2. 

 
  1.  Il  Governo  italiano  dichiara  che  sono  definite  tutte  le
rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana,  o  di  persone
fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti  nei  confronti  della
Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche  o
giuridiche tedesche, purche' derivanti da diritti o ragioni sorti nel
periodo tra il 1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945. 
  2. Il Governo italiano terra' indenne  la  Repubblica  Federale  di
Germania e le persone fisiche e giuridiche tedesche da ogni eventuale
azione  o  altra  pretesa  legale  da  parte  di  persone  fisiche  o
giuridiche italiane per le rivendicazioni e richieste suddette.