Articolo 4. 1. Il presente Accordo non riguarda, inoltre, i conti aperti su ordine delle Autorita' di occupazione alleate, come quelli di Rastatt, Amburgo e Dusseldorf ed eventualmente di altre citta', a favore di ex-prigionieri di guerra deportati e operai stranieri nella Repubblica Federale di Germania. 2. Per detti conti gli aventi diritto italiani godranno dello stesso trattamento concesso ai cittadini dei Paesi con i quali e' stato raggiunto un accordo in materia.