(Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 4)
                             Articolo 4. 

 
  1. Il presente Accordo non riguarda, inoltre,  i  conti  aperti  su
ordine  delle  Autorita'  di  occupazione  alleate,  come  quelli  di
Rastatt, Amburgo e Dusseldorf ed eventualmente  di  altre  citta',  a
favore di ex-prigionieri di guerra deportati e operai stranieri nella
Repubblica Federale di Germania. 
  2. Per detti conti  gli  aventi  diritto  italiani  godranno  dello
stesso trattamento concesso ai cittadini dei Paesi  con  i  quali  e'
stato raggiunto un accordo in materia.