(Regolamento-art. 2)
                               Art. 2. 
             Modifica delle circoscrizioni territoriali 
 
 
  Alla  modifica  delle  circoscrizioni  territoriali   di   cui   al
precedente art.  1  si  procede  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, sentiti il Consiglio  dei  Ministri  e  il  Consiglio  di
Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia e uditi  in
proposito il Consiglio nazionale  dell'Ordine  dei  giornalisti  e  i
Consigli regionali o interregionali Interessati.