Art. 2. Modifica delle circoscrizioni territoriali Alla modifica delle circoscrizioni territoriali di cui al precedente art. 1 si procede con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti il Consiglio dei Ministri e il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia e uditi in proposito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e i Consigli regionali o interregionali Interessati.