Art. 3. Il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia; Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi, e veglia sul mantenimento dei diritti dell'autorita' amministrativa elevando ove occorra i conflitti di giurisdizione secondo la legge 20 novembre 1859 (n.° 3780); Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi; Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso d'urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio; Sopraintende alla pubblica sicurezza, ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata; Dipende dal ministro dell'interno, e ne eseguisce le istruzioni.