(Allegato A-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
  Il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia; 
 
  Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi, e veglia  sul
mantenimento dei diritti dell'autorita' amministrativa  elevando  ove
occorra i conflitti di giurisdizione secondo  la  legge  20  novembre
1859 (n.° 3780); 
 
  Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi; 
 
  Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed  in
caso d'urgenza  fa  i  provvedimenti  che  crede  indispensabili  nei
diversi rami di servizio; 
 
  Sopraintende alla pubblica sicurezza, ha diritto di disporre  della
forza pubblica e di richiedere la forza armata; 
 
  Dipende dal ministro dell'interno, e ne eseguisce le istruzioni.