(Allegato A-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
  Se il prefetto e' assente od impedito, ne fa le veci il consigliere
di prefettura che sara' a  cio'  espressamente  destinato  per  regio
decreto. 
 
  Nei casi di prolungato impedimento od  assenza,  ed  in  quelli  di
vacanza potra' essere con reale decreto provveduto per  una  reggenza
temporaria.