REGOLAMENTO per la esecuzione della Legge sulla soppressione delle Corporazioni religiose e sull'Asse ecclesiastico. Art. 1. Il Direttore dell'amministrazione del fondo per il culto e' nominato con Decreto Reale sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, in seguito a deliberazione del Consiglio de' Ministri. E' designato pure con Decreto Reale il funzionario incaricato di supplire il Direttore dell'amministrazione del fondo per il culto nei casi di sua mancanza od impedimento.