(Regolamento-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
  Gli impiegati delle varie amministrazioni governative e giudiziarie
devono prestarsi alle richieste ed alle operazioni che loro venissero
commesse dall'amministrazione del fondo per il culto. 
 
  Un regolamento d'ordine interno, approvato dal Ministro di  Grazia,
Giustizia e dei Culti, provvedera' alle  norme  da  seguirsi  per  la
trattazione degli affari negli uffici dell'amministrazione del  fondo
per il culto e nel Consiglio d'amministrazione.