Art. 11. Gli impiegati delle varie amministrazioni governative e giudiziarie devono prestarsi alle richieste ed alle operazioni che loro venissero commesse dall'amministrazione del fondo per il culto. Un regolamento d'ordine interno, approvato dal Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti, provvedera' alle norme da seguirsi per la trattazione degli affari negli uffici dell'amministrazione del fondo per il culto e nel Consiglio d'amministrazione.