(Regolamento-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
  Il Consiglio dell'amministrazione del fondo per il culto si compone
del Direttore del fondo stesso, e  di  quel  funzionario,  che  fosse
destinato a supplirlo, e di sei altri  membri  nominati  con  Decreto
Reale. 
 
  I membri nominati durano in carica per un biennio e possono  essere
rieletti. Mancando entro il biennio un membro del Consiglio, il nuovo
nominato durera' in carica sino al compimento del biennio.