Art. 2. Il Consiglio dell'amministrazione del fondo per il culto si compone del Direttore del fondo stesso, e di quel funzionario, che fosse destinato a supplirlo, e di sei altri membri nominati con Decreto Reale. I membri nominati durano in carica per un biennio e possono essere rieletti. Mancando entro il biennio un membro del Consiglio, il nuovo nominato durera' in carica sino al compimento del biennio.