Art. 3. La presidenza del Consiglio e' tenuta dal Direttore e in sua mancanza od impedimento, da quello fra i consiglieri che sara' annualmente designato con Decreto Reale. Le deliberazioni del Consiglio sono prese coll'intervento di quattro membri almeno e alla maggioranza assoluta dei voti. In caso di parita' di voti quello del Presidente e' preponderante. Il Direttore dell'amministrazione del fondo per il culto designera' un impiegato per compiere l'ufficio di segretario nelle adunanze del Consiglio.