(Regolamento-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
  La presidenza del Consiglio  e'  tenuta  dal  Direttore  e  in  sua
mancanza od impedimento,  da  quello  fra  i  consiglieri  che  sara'
annualmente designato con Decreto Reale. 
 
  Le  deliberazioni  del  Consiglio  sono  prese  coll'intervento  di
quattro membri almeno e alla maggioranza assoluta dei voti.  In  caso
di parita' di voti quello del Presidente e' preponderante. 
 
  Il Direttore dell'amministrazione del fondo per il culto designera'
un impiegato per compiere l'ufficio di segretario nelle adunanze  del
Consiglio.