(Regolamento-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
  Devono   sottoporsi   alle   deliberazioni   del    Consiglio    di
amministrazione: 
 
    1°   I    bilanci    preventivi    e    i    resoconti    annuali
dell'amministrazione; 
 
    2° I prestiti che debba contrarre l'amministrazione del fondo per
il culto, a termini dell'art. 7, 2° capoverso della Legge; 
 
    3°  Le  quistioni  relative  a  restituzioni  di  dote   previste
dall'ultimo   capoverso   dell'art.   5   della   Legge,   oppure   a
riversibilita' od a devoluzione a Provincie, a Comuni ed a privati di
beni, di rendite o di edifizi; 
 
    4° Le controversie che possono sorgere sul carattere  degli  enti
morali per la soppressione; 
 
    5° La designazione degli stabilimenti ecclesiastici ai quali  sia
applicabile l'art. 33 della Legge, e la  determinazione  della  spesa
relativa; 
 
    6° Le liti e le transazioni; 
 
    7° Le liquidazioni del quarto delle rendite concesso ai comuni; 
 
    8° Tutti gli  affari  che  il  Direttore  reputi  conveniente  di
sottoporre all'esame del Consiglio.