Art. 4. Devono sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione: 1° I bilanci preventivi e i resoconti annuali dell'amministrazione; 2° I prestiti che debba contrarre l'amministrazione del fondo per il culto, a termini dell'art. 7, 2° capoverso della Legge; 3° Le quistioni relative a restituzioni di dote previste dall'ultimo capoverso dell'art. 5 della Legge, oppure a riversibilita' od a devoluzione a Provincie, a Comuni ed a privati di beni, di rendite o di edifizi; 4° Le controversie che possono sorgere sul carattere degli enti morali per la soppressione; 5° La designazione degli stabilimenti ecclesiastici ai quali sia applicabile l'art. 33 della Legge, e la determinazione della spesa relativa; 6° Le liti e le transazioni; 7° Le liquidazioni del quarto delle rendite concesso ai comuni; 8° Tutti gli affari che il Direttore reputi conveniente di sottoporre all'esame del Consiglio.